Pubblicazioni di matrimonio

Descrizione del servizio:
con il termine “pubblicazione di matrimonio” si intende il procedimento con il quale l’Ufficiale dello Stato Civile accerta l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio, “pubblicizzando” l’intenzione degli sposi con l’affissione dell’atto contente le generalità degli stessi, in apposito spazio della casa comunale. La richiesta di pubblicazione deve essere effettuata, previo appuntamento, all’Ufficio di Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei futuri sposi, anche in caso di matrimonio religioso valido agli effetti civili. La pubblicazione deve essere richiesta da entrambi gli sposi o da persona che ne ha avuto l’ incarico munita di procura speciale, all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di uno di essi ove verranno rese le dichiarazioni prescritte e firmato l’ apposito verbale. La richiesta è necessaria anche in caso di matrimonio religioso valido agli effetti civili. Accertata l’inesistenza degli impedimenti mediante l’ acquisizione d’ufficio della documentazione necessaria presso i comuni di nascita e di residenza, l’ Ufficiale dello Stato Civile provvede all’ affissione chiedendone esecuzione anche al Comune di residenza dell’ altro sposo se diverso da Buttrio. Le pubblicazioni devono rimanere esposte nei comuni di residenza per almeno otto giorni interi e consecutivi e, trascorsi i tre giorni successivi senza che sia stata fatta alcuna opposizione, l’ ufficiale dello Stato Civile può procedere alla celebrazione del matrimonio o rilasciare il nulla osta al Parroco o ad altro ministro di culto. Il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione. La celebrazione può avvenire in qualsiasi comune italiano. Nel caso di matrimonio religioso gli interessati provvederanno, trascorsi i termini di legge, al ritiro del nullaosta alla celebrazione, da consegnare al Parroco o al Ministro di culto. Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in Comune diverso da quello di residenza degli sposi, gli stessi provvederanno a richiedere l’apposita delega. Al momento della richiesta delle pubblicazioni, i futuri sposi possono richiedere il libretto di famiglia internazionale che verrà loro rilasciato a conclusione del matrimonio civile. Nel caso di matrimonio celebrato all’estero o con rito religioso, il libretto potrà essere richiesto sempre all’Ufficio di Stato Civile dopo la trascrizione dell’atto.

Eventuali requisiti richiesti:
per poter richiedere la pubblicazione almeno uno degli interessati deve essere residente nel Comune di Buttrio. Per poter contrarre matrimonio bisogna non trovarsi in alcuno dei casi di impedimento stabiliti dalla legge. Sono quindi necessari: la libertà di stato, essere maggiorenni e non interdetti. Il Tribunale può comunque ammettere al matrimonio il minore che abbia già compiuto i 16 anni con decreto emesso in camera di consiglio. La donna che sia già stata sposata non può contrarre nuove nozze se non dopo che siano trascorsi trecento giorni dalla data della cessazione del precedente matrimonio.

Documenti da presentare:
la documentazione necessaria a comprovare l’esattezza delle dichiarazioni rese dagli sposi viene acquisita d’ufficio presso i Comuni di nascita e di residenza. Se gli sposi intendono contrarre matrimonio religioso valido agli effetti civili, devono essere muniti della richiesta del Parroco/Ministro del culto.

Qualora poi ricorrano determinate situazioni, gli sposi devono presentare all’ atto della richiesta di pubblicazioni:

  • nullaosta dello straniero che intende sposarsi in Italia o altro documento necessario in questo caso
  • decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei trermini di pubblicazione
  • decreto del Tirbunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in caso di parentela o affinità tra i coniugi (art.78 C.c.)
  • decreto del tribunale di autorizzaaiione a contrarre in atrimonio in presenza di divieto temporaneo (art. 89 C.Cc.)
  • decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore di età


Per i cittadini stranieri che volessero contrarre matrimonio in Italia, essendo le condizioni regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, oltre ad altra documentazione che l’Ufficiale dello stato civile può richiedere per verificare l’esattezza delle dichiarazioni, il documento fondamentale è il nullaosta, rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine. Il nulla osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del suo paese e deve indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita, patemità, maternità, cittadinanza, residenza e stato libero in quanto celibe, nubile, divorziatola o vedovo/a. Può essere rilasciato:

  • dall’ autorità Consolare in Italia con firma del Console legalizzata presso la Prefettura del luogo ove ha sede il Consolato
  • dall’ autorità del proprio paese, documento che deve essere tradotto e legalizzato presso il Consolato o Ambasciata italiana all’estero


In base a specifici accordi e convenzioni intemazionali per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse e per questo motivo è meglio mettersi in contatto con l’Ufficiale dello stato Civile

Costi per l’erogazione del servizio:
l’atto di pubblicazione è soggetto al pagamento dell’imposta di bollo pari a 11 euro (22 euro se uno degli sposi non è residente a Buttrio e si rende necessario procedere alla richiesta di pubblicazione in altro Comune o all’estero).

Tempi per l’erogazione del servizio:
il certificato di eseguite pubblicazioni/nullaosta al matrimonio religioso valido agli effetti civili può essere rilasciato a partire dal quarto giomo successivo all’avvenuta esposizione dell’ atto di pubblicazione

Unità organizzativa di riferimento:
Ufficio Servizi Demografici

Nome del responsabile del procedimento:
Ceschia Roberta

Recapiti ufficio:
- Telefono: 0432 636120
- e-mail: stato.civile@comune.buttrio.ud.it

Orario di apertura al pubblico:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 09.30 alle 12.30 o su appuntamento.

Principale normativa di riferimento:
D.P.R. n. 396 del 3/11/2000 -”Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento dello Stato Civile -a norma dell’ art. 2 c. 12 della Legge n. 127 del 15.05.1997; Legge 27.05.1929; n. 847, Legge 24.06.1929, n. 1159; Codice Civile