Dichiarazione di nascita

Descrizione del servizio

 

La dichiarazione di nascita può essere resa:

nel caso di genitori uniti in matrimonio:

  • da uno dei due genitori
  • da un loro procuratore speciale (munito di procura)
  • dal medico o dall’ostetrica che ha assistito al parto
  • da altra persona che ha assistito al parto


nel caso di genitori non uniti in matrimonio:

  • dal padre e dalla madre, congiuntamente, se entrambi intendono riconoscere il figlio il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento)
  • da uno dei due genitori, nel caso in cui il figlio non venga riconosciuto da entrambi


TERMINI PER RENDERE LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione di nascita può essere resa:

  • entro 3 giorni dalla nascita, alla Direzione Sanitaria del Centro di Nascita (Ospedale o Casa di cura) ove è avvenuta la nascita
  • entro 10 giorni, al COmune ove è avvenuta la nascita
  • entro 10 giorni, al Comune di residenza della madre, salvo diverso accordo tra i genitori


Dichiarazione presso il Centro di Nascita
Il dichiarante deve presentarsi alla Direzione Sanitaria dell’ Ospedale ove è avvenuta la nascita con un documento di identità valido e l’ attestazione di nascita. La dichiarazione verrà poi inviata dalla Direzione Sanitaria al Comune di residenza della madre che, trascritto l’atto, provvederà all’ iscrizione anagrafica del neonato.

Dichiarazione presso il Comune di nascita
Il dichiarante deve presentarsi all’ Ufficio dello Stato Civile del Comune di nascita con un documento d’identità valido e l’attestazione di nascita. L’atto cosÌ formato verrà poi inviato al Comune di residenza della madre del neonato, per la trascrizione e la successiva iscrizione anagrafica del neonato.

Dichiarazione presso il Comune di residenza della madre
Il dichiarante deve presentarsi all’ Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza della madre, salvo diverso accordo tra i genitori in base al quale il padre può dichiarare la nascita del figlio nel proprio comune di residenza, con un documento d’identità valido e l’ attestazione di nascita. Una volta formato l’atto si procederà poi all’ iscrizione anagrafica del neonato.

Attribuzione del nome al neonato
Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da più elementi onomastici, fino ad un massimo di tre. In tal caso il nome composto verrà riportato con tutti i suoi elementi nelle certificazioni di stato civile e anagrafe. E’ vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o sorella viventi, un cognome come nome o nomi ridicoli e vergognosi.

Attribuzione del codice fiscale
All’ atto della denuncia di nascita nel caso in cui i genitori siano residenti nel Comune di Buttrio, l’Ufficio dello Stato Civile provvederà contestualmente ad attribuire il codice fiscale al neonato.

Eventuali requisiti richiesti:
essere genitore/i del neonato, età maggiore di anni 16 ed avere uno dei due genitori od entrambi la residenza nel Comune di Buttrio

Documenti da presentare:
attestazione di nascita rilasciata dall’ ostetrica che ha assistito al parto, documento di identità valido. Per i genitori stranieri, non titolari di carta d’identità, occorre esibire il passaporto e/o permesso di soggiorno; se coniugati, inoltre, devono produrre documentazione da cui risulti il loro stato civile (ad esempio il certificato di matrimonio); se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore

Costi per l’erogazione del servizio:
nessuno

Tempi per l’erogazione del servizio:
immediato

Unità organizzativa di riferimento:
Ufficio Servizi Demografici

Nome del responsabile del procedimento:
Ceschia Roberta

Recapiti ufficio:
- Telefono: 0432 636120
- e-mail: stato.civile@comune.buttrio.ud.it

Orario di apertura al pubblico:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 09.30 alle 12.30 o su appuntamento.

Principale normativa di riferimento:
D.P.R. n. 396 del 3.11.2000 -Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento dello Stato Civile -a norma dell’ art. 2 c. 2 della Legge 127 del 15.05.1997; Legge n. 218 del 31.05.1995 -Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato -; D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 -Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa: Codice Civile