Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle partecipazioni in società di diritto privato

In particolare:

  • le funzioni attribuite e le attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
  • l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria con entità, indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
  • l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate (sono considerati enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
  • rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti.

Sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

Infine, il collegamento ai siti istituzionali degli enti alla sezione che pubblica i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico.

Pubblicazione e aggiornamento annuale di un elenco contenente gli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione dell'Interno e per i quali l'amministrazione dell'Interno ha il potere di nomina degli amministratori.

(Art. 22 - 2° comma - D.Lgs. n. 33/2013)

Art. 22 c. 1, lett. a) D.Lgs. 14 marzo 2013: ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente l'elenco degli enti pubblici, comunque  denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione medesima ovvero per i quali lamministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

Art. 22, c. 2 e 3 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33: per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo. 3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.